Art. 5.
(Calcolo ai fini pensionistici della retribuzione sociale).

      1. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.